statuto

CONVENZIONE PER L’ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO INTERUNIVERSITARIO DENOMINATO “CENTRO INTERUNIVERSITARIO PER L’ECONOMIA SPERIMENTALE LABSI”

 FRA LE 

  • UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA, con sede e domicilio fiscale in Siena, Via Banchi di Sotto n. 55, rappresentata dal Rettore Prof. Silvano Ettore Focardi;

  • UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE, con sede e domicilio fiscale in Firenze,Piazza San Marco n. 4, rappresentata dal Rettore Prof. Augusto Marinelli ;

  • SECONDA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI, con sede e domicilio fiscale in Caserta, Viale Beneduce n. 10, rappresentata dal Rettore Prof. Francesco Rossi;

  • UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO, con sede e domicilio fiscale in Fisciano (SA), Via Ponte don Melillo, rappresentata dal Rettore Prof. Raimondo Pasquino;

 ai sensi dell’art. 91 del Decreto del Presidente della Repubblica Italiana n. 382/80

 SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

 a) tra le Università indicate è costituito il “Centro Interuniversitario per l’Economia Sperimentale  LabSi” al fine di gestire iniziative comuni in un ambito che, per la molteplicità dei metodi e delle discipline interessate, richiede l’integrazione e la collaborazione di competenze scientifiche diverse.

Sono promotori del Centro Interuniversitario:

prof. Mauro Caminati (Università di Siena)

dott. Domenico Colucci (Università di Firenze)

prof. Francesco Farina (Università di Siena)

prof. Franco Gori (Università di Firenze)

prof. Alessandro Innocenti (Università di Siena)

prof. Luigi Luini (Università di Siena)

prof. Shane Niall O’Higgins (Università di Salerno)

dott. Maria Grazia Pazienza (Università di Firenze)

dott. Chiara Rapallini (Università di Firenze)

dott. Roberto Ricciuti (Università di Firenze)

prof. Patrizia Sbriglia (Università di Napoli 2)

dott. Vincenzo Valori (Università di Firenze)

prof. Alessandro Vercelli (Università di Siena)

I promotori del Centro Interuniversitario hanno raccolto l’adesione di altri docenti e ricercatori appartenenti a diverse Università ed Istituti di Ricerca italiani, spagnoli, tedeschi, francesi e inglesi.

b) il Centro è regolato dalla seguente normativa che costituisce lo Statuto del Centro di cui qui trattasi nei seguenti articoli da ritenersi, nella loro interezza, quale Statuto del Centro medesimo.

ART. 1 - SCOPI DEL CENTRO

1. Il Centro si propone di:

a)      promuovere l’utilizzo e la diffusione dei metodi sperimentali in economia attraverso il coinvolgimento di studiosi in possesso di competenze scientifiche diverse, appartenenti all'area dell'economia, delle scienze cognitive, della psicologia cognitiva, e dell'organizzazione aziendale;

b)      sviluppare e coordinare l’attività di ricerca in ambito sperimentale mettendo a disposizione di studiosi e ricercatori gli strumenti utili allo svolgimento di ricerche di laboratorio nelle scienze economiche e cognitive;

c)      formare personale specializzato in grado di assicurare la consulenza e la collaborazione necessaria alla predisposizione e all’elaborazione dei dati sperimentali;

d)      organizzare convegni, workshop, seminari e attività didattiche relative all’utilizzo dei metodi di laboratorio nelle scienze economiche e cognitive;

e)      stipulare contratti e convenzioni per progetti di ricerca o collaborazione scientifica con Enti pubblici e privati.

ART. 2 - SEDE DEL CENTRO

1. Il Centro ha sede, ai soli fini amministrativi o organizzativi, presso il Dipartimento di Politica Economica, Finanza e Sviluppo dell’Università degli Studi di Siena. Le attività proprie del Centro saranno svolte presso le sedi delle Università contraenti articolandosi in base ai piani ed ai programmi elaborati dal Comitato tecnico-scientifico di cui ai successivi articoli.

ART. 3 – ORGANI DEL CENTRO

1. Sono organi del Centro:

a)      il Consiglio Direttivo;

b)      il Comitato Tecnico-Scientifico;

c)      il Direttore.

ART. 4 – ARTICOLAZIONE DEL CENTRO

1. Ogni Università o Istituto convenzionato potrà organizzare gli aderenti al Centro in una o più Unità di ricerca, la cui formazione, durata e responsabilità sono stabilite di volta in volta dai docenti e ricercatori che vi aderiscono, tenendo conto delle finalità del Centro. Le Unità di ricerca gestiscono le rispettive attività di ricerca ed eleggono il consiglio direttivo.

ART. 5 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo del Centro è composto da un rappresentante per ogni Unità di ricerca, eletto dai docenti e dai ricercatori afferenti alle Unità di ricerca stesse. Esso dura in carica un triennio accademico e può essere rinnovato una sola volta consecutivamente. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri. Sono ammesse deleghe.

2. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

a)      approvare i bilanci preventivi e consuntivi;

b)      deliberare sulle questioni riguardanti l’amministrazione del Centro;

c)      deliberare su ogni argomento sottopostogli dal Direttore;

d)      approvare le richieste di adesione al Centro di altre Università da formalizzare con appositi atti aggiuntivi alla convenzione.

3. Il Consiglio Direttivo è convocato ogni anno per l’approvazione dei bilanci, nonché ogni volta che il Direttore lo reputi necessario.

ART. 6 – IL COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

1. Il Comitato Tecnico-Scientifico è composto da un rappresentante per ogni Unità di ricerca del Centro, eletto dai docenti e dai ricercatori afferenti alle Unità di ricerca stesse. Esso dura in carica un triennio accademico. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri. Sono ammesse deleghe.

2. Il Comitato Tecnico-Scientifico può inoltre cooptare con maggioranza qualificata dei 2/3 dei suoi membri altri componenti tra rilevanti personalità ed esperti nel campo.

3. Il Comitato Tecnico-Scientifico ha il compito di:

a)      stabilire le linee generali di programmazione tecnico-scientifiche delle attività del Centro;

b)      assumere tutte le delibere di carattere scientifico.

ART. 7 – IL DIRETTORE

1. Il Direttore è eletto per un triennio dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri ed è nominato con Decreto rettorale dell'Università di Siena (previo nulla osta dell'Università di appartenenza), dura in carica un triennio e può essere  rieletto una sola volta consecutivamente ed ha il compito di:

a)      rappresentare il Centro;

b)      promuovere le attività indicate dal Consiglio Direttivo e dal Comitato Tecnico-Scientifico;

c)      convocare e presiedere il Consiglio Direttivo e il Comitato Tecnico-Scientifico;

d)      dare attuazione alle delibere del Consiglio Direttivo e del Comitato Tecnico-Scientifico;

e)      provvedere alla gestione amministrativa-contabile del Centro;

f)        essere consegnatario dei beni mobili del Centro;

g)      presentare al termine di ogni anno accademico una relazione sull’attività svolta dal Centro che viene trasmessa al Rettore dell’Università di Siena e ne cura anche la trasmissione ai Magnifici Rettori delle Università convenzionate e ai direttori degli Istituti convenzionati.

2. In caso di assenza o temporaneo impedimento, il Direttore può essere sostituito da un membro del Consiglio Direttivo da lui stesso designato.

ART. 8 – PERSONALE DEL CENTRO

1. Per lo svolgimento delle proprie attività, il Centro può proporre la stipulazione di contratti a tempo determinato con personale dotato di professionalità necessarie per la realizzazione di specifici progetti, con l’indicazione delle proprie risorse destinate a tale fine.

2. Il Centro può inoltre utilizzare il personale tecnico e amministrativo delle strutture didattiche e scientifiche interessate, previo accordo con i relativi Direttori. In tal caso la corresponsione di emolumenti accessori avverrà nell’ambito delle risorse del Centro e secondo le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva decentrata.

3. Presso il Centro si può usufruire di borse di studio e di contratti di formazione erogati da Enti pubblici e privati, italiani e stranieri.

4. Il Comitato Tecnico-Scientifico può concedere l’autorizzazione all’uso temporaneo delle sue strutture a docenti e ricercatori che ne facciano richiesta.

ART. 9 – PARTECIPAZIONI ESTERNE

1. Il Centro può ospitare, sulla base di borse, sovvenzioni o contratti di ricerca, docenti, ricercatori e studiosi esterni che intendono svolgere attività di ricerca su temi che rientrano nei programmi scientifici del Centro.

ART. 10 – FINANZIAMENTI E GESTIONE AMMINISTRATIVA

1. Il Centro potrà disporre per il proprio funzionamento dei seguenti fondi:

a)      eventuali contributi per il funzionamento erogati dalle strutture interessate;

b)      eventuali assegnazioni per attrezzature scientifiche;

c)      eventuali assegnazioni per la ricerca:

d)      eventuali contributi di enti e di privati;

e)      eventuali finanziamenti derivanti da contratti e convenzioni con enti pubblici o privati per attività di ricerca o consulenza;

f)        eventuali quote provenienti da prestazioni a pagamento o da altro legittimo titolo;

g)      ogni altro contributo specificamente destinato per legge.

2. La gestione amministrativa e contabile dei finanziamenti afferenti al Centro avviene a norma del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Università degli Studi di Siena.

3. La gestione amministrativa e contabile dei fondi e dei finanziamenti afferenti al Centro è effettuata presso il Dipartimento di Politica Economica, Finanza e Sviluppo dell’Università degli Studi di Siena ai sensi del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Università degli Studi di Siena.

4. Le attrezzature inventariabili acquistate con i fondi del Centro saranno iscritte in apposito inventario presso la sede amministrativa del Centro. In caso di cessazione dell’attività i beni rimarranno di proprietà della sede presso cui sono inventariati.

ART. 11 – GESTIONE PATRIMONIALE

1. Costituiscono patrimonio del Centro tutte le attrezzature acquisite con finanziamenti assegnati al Centro stesso ai sensi del precedente art. 10.

2. Il Centro si avvale altresì delle apparecchiature assegnate in uso agli Istituti/Dipartimenti delle Università a cui afferiscono i docenti e i ricercatori delle Unità di ricerca del Centro.

3. L’uso delle risorse comuni è determinato da un regolamento interno da emanarsi a cura del Comitato Tecnico-Scientifico.

ART. 12 – DURATA E RECESSO

1. La presente convenzione entra in vigore alla data di stipulazione, ha validità di 6 anni ed è rinnovabile di 6 anni in 6 anni con delibera degli Enti consociati, ove non intervenga disdetta delle istituzioni contraenti almeno 6 mesi prima della scadenza con lettera raccomandata indirizzata al Direttore del Centro.

ART. 13 – MODIFICHE ALLA CONVENZIONE

1. Le modifiche alla presente Convenzione dovranno essere prese all’unanimità dal Consiglio Direttivo, comunicate alle Università sottoscrittrici nelle persone dei rispettivi Rettori, affinché si provveda alla ratifica delle modifiche mediante i rispettivi organi deliberanti.

ART. 14 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione vale quanto disposto dallo Statuto dell’Università degli Studi di Siena, dal Regolamento dei Centri di Ateneo, dal Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Università degli Studi di Siena e da ogni altra disposizione di carattere generale in materia di cui al D.R. n. 231/2002-3 del 18 dicembre 2002.

2. Per il primo triennio di attività del Centro il Consiglio Direttivo è composto da 6 membri eletti, di cui almeno uno per ciascuna Università contraente, tra i docenti promotori.

3. La prima elezione del Consiglio Direttivo si tiene entro i 30 giorni successivi alla costituzione del Centro.